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Regolamento della Giunta delle elezioni

Capo II: procedimento per la verifica dei risultati elettorali
  • Art. 10

    1. Il Presidente della Giunta nomina un relatore per ciascuna circoscrizione elettorale, individuandolo a turno in ragione di età e seguendo l'ordine numerico delle circoscrizioni, e in modo che nessun componente possa essere relatore per la circoscrizione nella quale è stato eletto.

    2. Quando le proclamazioni effettuate dipendono da calcoli o assegnazioni comunque effettuati su base nazionale, il Presidente della Giunta nomina un relatore che riferisce su tali operazioni e sulle relative proclamazioni. L'incarico non può essere affidato a un deputato proclamato in conseguenza di tali operazioni; esso è inoltre incompatibile con quello di relatore per le circoscrizioni territoriali di cui al comma 1.

    3. Quando la Giunta prende deliberazioni diverse da quelle proposte dal relatore, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 2, il Presidente può sostituirlo con altro relatore scelto tra i componenti favorevoli alla deliberazione.

    4. Quando per qualsiasi caso si renda necessaria la sostituzione del relatore, ad essa provvede il Presidente con le stesse modalità di cui al comma 1, dandone comunicazione motivata alla Giunta.